Art. 1
In vigore dal 14 feb 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
A) firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980:
accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione, firmata a Lomè il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con atto finale e dichiarazioni;
accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fra gli Stati membri di tale Comunità e lo Zimbabwe;
B) firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1980:
accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità.
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