Art. 2

In vigore dal 14 feb 1982
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 4, 7 e 2 degli atti stessi.
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urn:nir:stato:legge:1982-01-28;20#art-2

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