Art. 38
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
In vigore dal 12 gen 1982
Abrogazione di norme
Ogni disposizione di legge in contrasto o comunque incompatibile con le norme della presente legge è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Ventimiglia, addì 26 dicembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI -
COLOMBO - DARIDA -
FORMICA - ANDREATTA -
BODRATO - NICOLAZZI -
BARTOLOMEI - BALSAMO
BARTOLOMEI - BALZAMO
- MARCORA - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-12-26;763#art-38