Art. 35

LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

In vigore dal 12 gen 1982
Riscatti I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi già di proprietà dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell' della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, possono richiedere il riscatto in proprietà dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita. Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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