Art. 37
LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763
In vigore dal 12 gen 1982
Decorrenza dei termini
I profughi di cui all' che siano rimpatriati prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere i benefici della stessa, esclusi quelli di prima necessità di cui all'articolo 10, presentando domanda entro un anno dalla anzidetta data o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopra indicate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-12-26;763#art-37