Art. 112

In vigore dal 15 dic 1981
(Perdono giudiziale) L' del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente: ". - (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell' sia nel giudizio".
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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-112

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