Convenzione

Art. 3

Definizioni generali

In vigore dal 10 dic 1981
. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Kenya" designa la Repubblica del Kenya, ivi comprese le zone adiacenti alle acque territoriali del Kenya le quali, in conformità del diritto internazionale, sono state o possono essere considerate, ai sensi della legislazione kenyana sulla piattaforma continentale, come zone sulle quali il Kenya può esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia; in particolare esso comprende il fondo ed il sottosuolo marino adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Kenya o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le successioni (estates), le associazioni commerciali (trusts), le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionale" designa: ogni persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato contraente; ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorità competente" designa: per quanto concerne il Kenya: il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666#art-c-3

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