Convenzione
Art. 1
Soggetti
In vigore dal 10 dic 1981
CONVENZIONE TRA IL KENYA E L'ITALIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
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(Soggetti)
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;666#art-c-1