Art. 1
In vigore dal 10 dic 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottata a Montreal il 16 ottobre 1974.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;665#art-1