Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 10 dic 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottata a Montreal il 16 ottobre 1974.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-10-07;665#art-1