Art. 2
In vigore dal 10 dic 1981
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle clausole finali del protocollo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 ottobre 1981
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - BALZAMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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