Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 13 ott 1981
L'onere derivante dalle disposizioni da emanarsi in base alla presente delega viene valutato, in ragione di anno, in lire 302 miliardi. All'onere relativo al periodo 1 luglio 31 dicembre 1981, valutato in lire 103 miliardi e 500 milioni, di cui 100 miliardi per i miglioramenti in materia di pensioni di guerra e 3 miliardi e 500 milioni per l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, si provvede mediante utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 settembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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