Art. 1

Delega al Governo

In vigore dal 13 ott 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Delega al Governo Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1981, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare, per un definitivo riassetto legislativo, integrazioni e modificazioni al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al fine di realizzare: a) la introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra sia diretti che indiretti in armonia con i sistemi previsti per gli altri settori delle pensioni dal vigente ordinamento giuridico; b) la rideterminazione dei trattamenti pensionistici base di cui alle tabelle C, G, M, N ed S allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con particolare riguardo a quelli delle vedove dei grandi invalidi; c) la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi statuiti dall' del su riferito testo unico approvato con decreto presidenziale n. 915 che definisce la natura della pensione di guerra; d) un diverso rapporto percentuale degli assegni previsti dalla tabella E annessa al su richiamato testo unico per le varie lettere di superinvalidità in relazione alle finalità istitutive degli assegni medesimi; e) il riassetto della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra; f) All'aggiornamento, alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle stesse; g) l'adeguamento degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra; h) l'estensione dei benefici di cui all'articolo 89 del citato testo unico al secondo figlio maschio, che ne faccia richiesta; i) un ulteriore perfezionamento normativo nonché lo snellimento delle procedure per conseguire una effettiva riduzione dei tempi nella definizione delle istanze e dei ricorsi in materia di pensioni di guerra anche mediante la riorganizzazione ed il potenziamento dei relativi servizi.
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urn:nir:stato:legge:1981-09-23;533#art-1

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