Art. 2

Decorrenza dei benefici

In vigore dal 13 ott 1981
La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovrà essere stabilita come in appresso: 1 luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere b), c), d), e), f) e g) del precedente ; 1 gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalla lettera a) dell'articolo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-09-23;533#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Decorrenza dei benefici (Art. 2 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo