Art. 2
Decorrenza dei benefici
In vigore dal 13 ott 1981
La decorrenza dei benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge dovrà essere stabilita come in appresso:
1 luglio 1981 per i benefici concessi in attuazione dei criteri contemplati nelle lettere b), c), d), e), f) e g) del precedente ;
1 gennaio 1982 per i benefici concessi in attuazione dei criteri previsti dalla lettera a) dell'articolo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-09-23;533#art-2