Convenzione
Art. 19
Funzioni pubbliche
In vigore dal 8 ago 1981
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(Funzioni pubbliche)
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di quest'ultimo Stato che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;388#art-c-19