Convenzione

Art. 22

Metodo per evitare le doppie imposizioni

In vigore dal 8 ago 1981
. (Metodo per evitare le doppie imposizioni) 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente della Tunisia possiede elementi di reddito che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Tunisia dedurrà dall'imposta prelevata sui redditi del residente un ammontare corrispondente all'imposta pagata in Italia. Tuttavia, la somma dedotta non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imponibile in Italia. 3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Tunisia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Tunisia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 4. Quando, in conformità della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono totalmente od in parte prelevate per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 2 e 3 soltanto per quanto concerne: a) i dividendi, gli interessi ed i canoni, entro il limite massimo indicato rispettivamente agli , paragrafo 2, 11, paragrafo 2, e 12, paragrafo 2; e b) gli utili delle imprese considerate all', entro il limite massimo del 25 per cento.
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