Convenzione

Art. 14

Professioni indipendenti

In vigore dal 8 ago 1981
. (Professioni indipendenti) 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia detti redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente se: a) l'interessato dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa; o b) le remunerazioni per le sue prestazioni in detto altro Stato sono pagate da un residente di quest'ultimo Stato ed eccedono i 7.000 dollari nel corso dell'anno fiscale considerato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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