Titolo VIII
Art. 83 bis
Alloggi disponibili
In vigore dal 1 mag 1982
Le unità immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell' della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell' della legge medesima.
Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unità immobiliari di cui al precedente comma ed è tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unità immobiliari interessate alla libera disponibilità dei proprietari.
Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unità immobiliari inoccupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.
La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unità immobiliare e non può essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di linea retta.
Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalità connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge.
Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario è interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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