Titolo VIII

Art. 82

Edilizia in aree esterne al territorio comunale.

In vigore dal 19 mag 1981
Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente e sino alla concorrenza di 20.000 unità abitative, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina Commissario straordinario il presidente della giunta regionale - che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale provvede, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonché a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalità e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE. Il numero delle unità abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli può essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi è riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni.
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