Art. 82 · Edilizia in aree esterne al territorio comunale.
Titolo VIII

Art. 82

82 / 88

Edilizia in aree esterne al territorio comunale.

In vigore dal 19 mag 1981
Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente e sino alla concorrenza di 20.000 unità abitative, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina Commissario straordinario il presidente della giunta regionale - che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale provvede, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonché a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalità e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE. Il numero delle unità abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli può essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi è riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-82