Art. 5
In vigore dal 17 mag 1995
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77.
I comuni e le province non possono stipulare contratti di fornitura con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - ANDREATTA - ROGNONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-23;153#art-5