Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 17 mag 1995
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77. I comuni e le province non possono stipulare contratti di fornitura con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 aprile 1981 PERTINI FORLANI - ANDREATTA - ROGNONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;153#art-5