Art. 2

In vigore dal 28 apr 1981
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-23;153#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo