Art. 26
LEGGE 7 marzo 1981, n. 64
In vigore dal 31 mar 1981
Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1976, n. 308, può essere utilizzato per altre finalità, purchè non abitative, nel rispetto delle vigenti norme sulle possibili, diverse destinazioni d'uso.
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