Art. 26

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

In vigore dal 31 mar 1981
Il locale accessorio previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1976, n. 308, può essere utilizzato per altre finalità, purchè non abitative, nel rispetto delle vigenti norme sulle possibili, diverse destinazioni d'uso.
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LEGGE 7 marzo 1981, n. 64 (Art. 26 Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo