Art. 32
LEGGE 7 marzo 1981, n. 64
In vigore dal 31 mar 1981
Il comune, compiuti gli adempimenti di cui al precedente , può effettuare le opere e gli interventi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, privilegiando ove possibile le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi nonchè i consorzi di imprese artigiane, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
Gli interventi di cui al presente articolo possono comprendere anche l'esecuzione di opere previste dal terzo comma dell' della presente legge.
In sede di intervento può essere prevista la modificazione delle unità immobiliari originarie.
Storico versioni
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