Art. 19

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

In vigore dal 17 ago 1984
Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad assumere personale a contratto privato, con trattamento economico da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. L'assunzione può essere disposta per un periodo massimo di tre anni e deve riguardare quindici cittadini in possesso della laurea in ingegneria civile o architettura, che siano iscritti nei rispettivi albi professionali, quindici cittadini laureati in giurisprudenza, otto cittadini diplomati in ragioneria e sette cittadini in possesso di diploma di scuola media di secondo grado. Il personale assunto ai sensi del presente articolo dovrà prestare la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 per partecipare alle commissioni di cui all' della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dovrà preferibilmente risiedere nei comuni nei quali operano le commissioni. Il personale tecnico in forza agli uffici dell'Ispettorato generale, in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, può essere chiamato a far parte delle commissioni di cui all' della legge 29 aprile 1976, n. 178, ancorchè non inquadrato nella carriera direttiva. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1981 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell' della presente legge.
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LEGGE 7 marzo 1981, n. 64 (Art. 19 Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo