Art. 16

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

In vigore dal 31 mar 1981
Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni nei comuni indicati nell' della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di lire 1.500 milioni nei comuni indicati nell' della legge 29 aprile 1976, n. 178. La predetta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell' della presente legge. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 1.000 milioni. Il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto dei fondi tra i comuni interessati, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.
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LEGGE 7 marzo 1981, n. 64 (Art. 16 Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo