Art. 8

LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

In vigore dal 1 mar 1981
Per gli appalti di opere che si eseguono a cura dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o per le concessioni di sola costruzione, l'Azienda medesima, in aggiunta alla normale cauzione, è autorizzata a chiedere agli imprenditori aggiudicatari degli stessi appalti o concessioni a seguito di licitazioni private, di appalti concorsi ovvero di trattative private, idonea fidejussione bancaria di adempimento con le modalità previste dagli articoli 54 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ragguagliata al settanta per cento dell'importo del contratto. La fidejussione di adempimento è svincolata per scaglioni pari al dieci per cento dell'importo contrattuale ragguagliato a singole opere o forniture completate in ogni loro parte. Lo svincolo è ragguagliato a frazioni delle singole opere o forniture, fermo restando il limite di importo per scaglioni, purchè anche le frazioni cui si riferisce lo svincolo medesimo siano regolarmente completate in ogni loro parte.
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LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17 (Art. 8 Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo