Art. 6

LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

In vigore dal 1 mar 1981
È fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a 2.210 miliardi di lire, dei 4.200 destinati al conseguimento delle finalità indicate alle lettere b), c), d), e) ed h) dell' della presente legge, per l'ammodernamento ed il potenziamento delle infrastrutture dell'Italia meridionale ed insulare. È fatto altresì obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le nuove costruzioni ed opere di cui all'articolo 2, pari ad almeno il quarantacinque per cento del loro importo globale, agli stabilimenti industriali localizzati nei territori dell'Italia meridionale e insulare in base al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i cui responsabili sono obbligati, secondo le prescrizioni dei capitolati, ad acquisire dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite, purchè ivi prodotti ed a prezzi e qualità che risultino congrui con riferimento a parametri obiettivi di mercato. La riserva di cui al presente articolo è operante anche per gli stanziamenti relativi a ricerche, studi e progettazioni connessi con le nuove costruzioni ed opere, di cui all'articolo 2 della presente legge, realizzati da enti ed istituti localizzati nel Mezzogiorno e ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
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