Art. 5
LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17
In vigore dal 1 mar 1981
Le operazioni di mutuo di cui all'articolo precedente e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.
Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui da contrarre per completare il finanziamento di spese di investimento autorizzate con legge.
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