Art. 2

In vigore dal 19 mar 1981
Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli XX, VII, VII, VIII e XVIII dei protocolli stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 febbraio 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI - REVIGLIO - FORMICA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-rd-2

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