Art. 2
In vigore dal 19 mar 1981
Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli XX, VII, VII, VIII e XVIII dei protocolli stessi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - SARTI - REVIGLIO - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
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