Protocollo 4
Art. XXIII
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XXIII.
Fra le Parti del presente Protocollo che siano anche parti della Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 (qui appresso denominata "Convenzione di Guadalajara"), ogni riferimento alla "Convenzione di Varsavia" contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in base al contratto di cui al paragrafo b) dell'articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xxiii-2