Protocollo 4

Art. XXIV

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XXIV. Se due o più Stati sono parti del presente Protocollo nonché del Protocollo di Guatemala del 1971 o del Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975, fra loro si applicheranno le norme seguenti: a) per quanto attiene alle merci ed alle spedizioni postali, le disposizioni risultanti dal regime stabilito dal presente Protocollo prevalgono sulle disposizioni risultanti dal regime stabilito dal Protocollo di Guatemala del 1971 o dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975; b) per quanto attiene ai passeggeri e ai bagagli, le disposizioni risultanti dal regime stabilito del Protocollo di Guatemala o dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975 prevalgono sulle disposizioni risultanti dal regime stabilito dal presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xxiv-2

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