Protocollo 1
Art. III
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo III.
La Convenzione modificata dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito dall'articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia che tali punti si trovino sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo, se è previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-iii-2