Protocollo

Art. XXVI

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XXVI. Il presente Protocollo resterà aperto alla firma di ogni Stato di cui all'articolo XVIII presso il Ministero delle Relazioni con l'estero della Repubblica del Guatemala fino al 30 settembre 1971, e successivamente, fino alla sua entrata in vigore in virtù dell'articolo XX, presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile. Il Governo della Repubblica del Guatemala informerà con sollecitudine l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile di ogni firma e dalla data di questa durante il periodo nel corso del quale il Protocollo resterà aperto alla firma in Guatemala. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Guatemala il giorno 8 del mese di marzo dell'anno 1971, in tre testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese e spagnola. L'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile redigerà un testo autentico del presente Protocollo in lingua russa. In caso di divergenze farà fede il testo in francese, lingua in cui era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
Storico versioni

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