Protocollo 1
Art. VIII
In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VIII.
1. - Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario.
2. - L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l'adesione alla Convenzione modificata dal presente Protocollo.
3. - L'adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrrà i suoi effetti il novantesimo giorno successivo a tale deposito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-viii-2