Protocollo 1

Art. VIII

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo VIII. 1. - Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario. 2. - L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l'adesione alla Convenzione modificata dal presente Protocollo. 3. - L'adesione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrrà i suoi effetti il novantesimo giorno successivo a tale deposito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-viii-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo