Art. 43
LEGGE 23 dicembre 1980, n. 930
In vigore dal 20 apr 2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - ROGNONI -
LAGORIO - LA MALFA -
ANDREATTA - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
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