Art. 33

LEGGE 23 dicembre 1980, n. 930

In vigore dal 8 lug 2017
1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al personale di cui al comma precedente non si applicano le norme di cui agli della legge 27 dicembre 1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e, comunque, tutte le disposizioni legislative che si riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati. Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto l'articolazione dell'orario di lavoro per il personale adibito ai servizi di supporto tecnico. I responsabili degli uffici centrali e periferici per far fronte a particolari esigenze di servizio potranno disporre, per il predetto personale, turni di lavoro diversamente articolati, fermo restando il limite settimanale dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti. Tale personale, inoltre, potrà essere impiegato per esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, le revisioni e le riparazioni del macchinario, delle attrezzature, degli impianti e delle sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese sul posto. Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiamato a prestare servizio in località colpita da grave calamità pubblica, dichiarata tale a norma della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono applicabili le disposizioni di cui all' del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557.
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