Art. 43 · LEGGE 23 dicembre 1980, n. 930

Art. 43

LEGGE 23 dicembre 1980, n. 930

In vigore dal 20 apr 2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - ROGNONI - LAGORIO - LA MALFA - ANDREATTA - FORMICA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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