Art. 5

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889

In vigore dal 31 dic 1980
Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopraindicati. Il n. 25) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.
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