Art. 1

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889

In vigore dal 31 dic 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.
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