Art. 4
LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889
In vigore dal 31 dic 1980
Il n. 6) della tabella A), parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso.
L'imposta sul valore aggiunto per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nonchè nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, si applica con la aliquota del due per cento.
La medesima aliquota si applica per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole.
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