Art. 2

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 882

In vigore dal 28 dic 1980
Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nella prima parte del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per le violazioni indicate negli articoli successivi. Le pene pecuniarie per le violazioni richiamate nel comma precedente sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, se richiesti dagli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
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