Art. 1

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 882

In vigore dal 28 dic 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le disposizioni di cui agli articoli successivi, salvo che negli stessi non sia diversamente stabilito, si applicano alle irregolarità formali e alle minori infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980. Non si fa luogo a rimborsi di imposte comunque pagate o ritenute, nè delle pene pecuniarie e delle soprattasse pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le infrazioni dichiarate non punibili a norma degli articoli successivi.
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