Art. 9
LEGGE 22 dicembre 1980, n. 882
In vigore dal 28 dic 1980
Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta.
Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore della presente legge o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.
Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 agosto 1980, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-12-22;882#art-9