Art. 7

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

In vigore dal 8 gen 1981
Ai fini dell'ammissione ai concorsi di accesso alle qualifiche funzionali comprese nella quarta, quinta e sesta categoria di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, riservati al personale delle categorie immediatamente inferiori, si prescinde dal possesso del titolo di studio: a) per coloro che sono stati inquadrati in queste ultime categorie ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge 3 aprile 1979, n. 101; b) per gli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3, alla data di entrata in vigore della presente legge; c) per coloro che saranno iscritti negli elenchi stessi a seguito di concorsi indetti entro quest'ultima data. Si prescinde, inoltre, dal possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi previsti dalla lettera a) del n. 3 dell' della legge 3 aprile 1979, n. 101. Ai fini della partecipazione ai concorsi per l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
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