Art. 7
LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873
In vigore dal 8 gen 1981
Ai fini dell'ammissione ai concorsi di accesso alle qualifiche funzionali comprese nella quarta, quinta e sesta categoria di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, riservati al personale delle categorie immediatamente inferiori, si prescinde dal possesso del titolo di studio:
a) per coloro che sono stati inquadrati in queste ultime categorie ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge 3 aprile 1979, n. 101;
b) per gli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3, alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) per coloro che saranno iscritti negli elenchi stessi a seguito di concorsi indetti entro quest'ultima data. Si prescinde, inoltre, dal possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi previsti dalla lettera a) del n. 3 dell' della legge 3 aprile 1979, n. 101.
Ai fini della partecipazione ai concorsi per l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Storico versioni
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