Art. 8

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

In vigore dal 8 gen 1981
Gli idonei dei concorsi pubblici presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonchè presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa. Per l'assunzione di personale della categoria VII, raggruppamento a), la facoltà di cui al precedente comma è limitata al 10 per cento dei posti messi a concorso. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai concorsi pubblici già banditi o espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. È riconosciuta piena validità ai concorsi pubblici banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fra la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il 16 maggio 1980.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;873#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo