Art. 8
LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873
In vigore dal 8 gen 1981
Gli idonei dei concorsi pubblici presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonchè presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, i posti disponibili entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.
Per l'assunzione di personale della categoria VII, raggruppamento a), la facoltà di cui al precedente comma è limitata al 10 per cento dei posti messi a concorso.
Le disposizioni che precedono si applicano anche ai concorsi pubblici già banditi o espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.
È riconosciuta piena validità ai concorsi pubblici banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fra la data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il 16 maggio 1980.
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