Art. 2

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873

In vigore dal 8 gen 1981
Per l'anno 1979 le misure nette giornaliere del premio industriale previste per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale sono maggiorate come segue: L. 1.000 nette giornaliere per i primi dirigenti; L. 1.100 nette giornaliere per i dirigenti superiori; L. 1.300 nette giornaliere per i dirigenti generali; L. 1.500 nette giornaliere per il direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici; L. 1.600 nette giornaliere per il direttore generale dell'Amministrazione postelegrafonica. Dall'anno 1980, con le stesse decorrenze ed i medesimi criteri di erogazione indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo, al personale di cui al primo comma il premio industriale è corrisposto nelle seguenti misure giornaliere nette: ===================================================================== | |Maggiorazione per dirigenza Qualifiche |Misura base | e funzioni equipollenti ===================================================================== Primo dirigente |3.300 | 1.200 --------------------------------------------------------------------- Dirigente superiore |3.400 | 1.300 --------------------------------------------------------------------- Dirigente generale |3.900 | 1.400 --------------------------------------------------------------------- Direttore ASST |4.200 | 1.500 --------------------------------------------------------------------- Direttore generale | | Amministrazione PT |4.700 | 1.600 ===================================================================== Nei confronti del medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all' del citato decreto del Presidente della Repubblica, computando, ai fini della determinazione dell'ammontare del compenso annuale di incentivazione, l'indennità di funzione.
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