Protocollo n. 7
Art. 6
In vigore dal 13 gen 1981
L'acquisto al prezzo garantito di cui all', paragrafo 3, è assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-6-4