Art. 6
Protocollo n. 7

Art. 6

303 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
L'acquisto al prezzo garantito di cui all', paragrafo 3, è assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-6-4